CARTELLA CLINICA / Requisiti formali / Responsabilità penale e disciplinare del sanitario / Corretta e completa compilazione nei casi di consulto
Le attestazioni contenute in cartella clinica relative alle attivitā espletate nel corso di una terapia o di un intervento,
in quanto esplicazione del potere certificativo e della natura pubblica dell'attivitā sanitaria hanno valore di atto pubblico e,
come tali, fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza della cartella e di tutta l'attivitā in essa menzionata.
Tutti i medici che prestano in qualche modo assistenza al paziente sono tenuti parimenti alla corretta compilazione, per quanto
di propria competenza, della cartella clinica; anche nel caso di sanitario interpellato per un consulto, deve ritenersi che
esista l'obbligo di partecipare alla redazione della stessa o, comunque, di controllarne la completezza ed il contenuto.
Nella valutazione dell'esattezza della prestazione medica valore indiziante č attribuito alla corretta ed esaustiva compilazione
della cartella clinica, con la conseguenza che le omissioni imputabili al medico nella redazione della stessa cartella clinica
possono rilevare ai fini del nesso eziologico presunto ( sentenza del tribunale di Genova pronunciata il 24 settembre 2005).