CARTELLA CLINICA / Requisiti formali / Responsabilità penale e disciplinare del sanitario / Modifiche o aggiunte successive alla sua compilazione
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, ogni successiva alterazione del
suo contenuto rientra nella fattispecie prevista dalla norma, come pure l’annotazione
postuma di un fatto clinico rilevante, che violerebbe l’obbligo di contestualità
della compilazione (Cassazione 9623/1983, Cassazione 227/1990 e Cassazione 13989/2004).
La Cassazione ha precisato che la cartella clinica acquista il carattere
di definitività in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla
sfera di disponibilità del suo autore nel momento esatto in cui la singola
annotazione viene registrata; perciò ogni annotazione assume un autonomo
valore documentale e spiega efficacia non appena viene trascritta, con la conseguenza
che una successiva alterazione da parte del compilatore costituisce falsità
punibile, ancorchè il documento sia ancora nella sua materiale disponibilità.
In definitiva, le modifiche o aggiunte alla cartella clinica, successive alla
sua compilazione definitiva, integrano un falso punibile, a nulla rilevando
il fine eventuale di ristabilire la verità dei fatti.
L’alterazione apportata nel senso della verità è infatti
ammessa unicamente nel caso di correzione di errori materiali nei modi dovuti, cioè lasciando ben visibile
la precedente annotazione cassata con una linea.
In particolare, poiché anche lo specializzando in medicina può procedere a rilievi sintomatici sul paziente,
durante una guardia o una visita, affidatagli dal primario o dall'aiuto, e tali rilievi debbono essere inseriti
nella cartella clinica e nulla osta che sia ammesso a farlo di persona, alterando egli la cartella clinica in
quanto nella fattispecie pubblico ufficiale commette un falso perseguibile ai sensi dell'
art. 476 c.p.
(
Corte di Cassazione, V sez. Penale, sent. n. 35767 del 21.09.2006
).