CARTELLA CLINICA / Requisiti formali / Responsabilità penale e disciplinare del sanitario / Violazione del segreto professionale
La violazione del segreto professionale
può dar luogo all’applicazione degli artt.622
e 326
cp. oltre ovviamente a procedimenti ordinistici per violazione alle norme
previste dal Codice di deontologia medica.
Dell’obbligo del segreto, che non si limita solo agli aspetti sanitari
contenuti nella cartella clinica, ma è esteso a tutto ciò che
è stato confidato al medico, si occupano due norme: l’articolo
326 cp (rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio) e l’articolo
622 cp (rivelazione di segreto professionale).
E’ utile rilevare che l’art.
9, 2° comma (”La rivelazione assume particolare gravità
quando ne derivi profitto, proprio o altrui o nocumento della persona o di altri”),
del Codice deontologico, si presenta molto più severo, nella propria
formulazione, rispetto all’art.622
cp (”Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio,
o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa,
ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto
può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa
da 30 euro a 516 euro”), dal momento che la fattispecie di reato esige,
per la sua consumazione, che dal fatto della rivelazione possa derivare nocumento
al soggetto assistito, mentre la violazione deontologica si consuma con la mera
infrazione della regola di riservatezza e indipendentemente dai suoi effetti,
dovendosi considerare un’aggravante l’eventuale profitto o nocumento.
Inoltre, stante la diversità degli interessi tutelati dall’art.326
(buon funzionamento della pubblica amministrazione) e dall’ art.
622 (libertà del singolo), è ipotizzabile il concorso materiale
dei due reati, con conseguente esclusione dell’applicabilità del
principio di specialità.
Entrambi i reati sono dolosi; di conseguenza, se la condotta del medico è
soltanto colposa, il reato non sussiste, ma residua l’illecito disciplinare.
Le norme del codice penale vanno comunque integrate con quelle previste dalla
legge
31/12/96 n.675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali).
A questo proposito, l’art.35
(trattamento illecito di dati personali) prescrive che, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sè o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto dagli art. 11,
20 e 27,
è punito con la reclusione fino a due anni o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
Poi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica
o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli art. 21, 22, 23
e 24,
ovvero del divieto di cui all’art.28,
comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Se dai fatti di cui ai commi 1,
2 e 3 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.
L’art.
36 (omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati) continua,
stabilendo che chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie
a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni
dei regolamenti di cui ai commi
2 e 3 dell’art. 15, è punito con la reclusione sino a un anno.
Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi
a due anni.
Se il fatto di cui al comma
1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino a un anno.
Conclude l’art.37
(inosservanza dei provvedimenti del Garante), che ordina che chiunque, essendovi
tenuto, non osservi il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’art.22,
comma 2, o dell’art.29,
commi 4 e 5, sia punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Completa la disciplin l’art.38
(pena accessoria), che indica nella pubblicazione della sentenza la pena accessoria
della condanna per uno dei precedenti delitti.
Quanto sopra è ripreso nel decreto legislativo 196/2003.