CARTELLA CLINICA / Requisiti formali / Responsabilità penale e disciplinare del sanitario / Violazione del segreto professionale

La violazione del segreto professionale può dar luogo all’applicazione degli artt.622 e 326 cp. oltre ovviamente a procedimenti ordinistici per violazione alle norme previste dal Codice di deontologia medica.
Dell’obbligo del segreto, che non si limita solo agli aspetti sanitari contenuti nella cartella clinica, ma è esteso a tutto ciò che è stato confidato al medico, si occupano due norme: l’articolo 326 cp (rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio) e l’articolo 622 cp (rivelazione di segreto professionale).
E’ utile rilevare che l’art. 9, 2° comma (”La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui o nocumento della persona o di altri”), del Codice deontologico, si presenta molto più severo, nella propria formulazione, rispetto all’art.622 cp (”Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro”), dal momento che la fattispecie di reato esige, per la sua consumazione, che dal fatto della rivelazione possa derivare nocumento al soggetto assistito, mentre la violazione deontologica si consuma con la mera infrazione della regola di riservatezza e indipendentemente dai suoi effetti, dovendosi considerare un’aggravante l’eventuale profitto o nocumento.
Inoltre, stante la diversità degli interessi tutelati dall’art.326 (buon funzionamento della pubblica amministrazione) e dall’ art. 622 (libertà del singolo), è ipotizzabile il concorso materiale dei due reati, con conseguente esclusione dell’applicabilità del principio di specialità.
Entrambi i reati sono dolosi; di conseguenza, se la condotta del medico è soltanto colposa, il reato non sussiste, ma residua l’illecito disciplinare.
Le norme del codice penale vanno comunque integrate con quelle previste dalla legge 31/12/96 n.675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).
A questo proposito, l’art.35 (trattamento illecito di dati personali) prescrive che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli art. 11, 20 e 27, è punito con la reclusione fino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
Poi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli art. 21, 22, 23 e 24, ovvero del divieto di cui all’art.28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Se dai fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.
L’art. 36 (omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati) continua, stabilendo che chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 15, è punito con la reclusione sino a un anno.
Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.
Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino a un anno.
Conclude l’art.37 (inosservanza dei provvedimenti del Garante), che ordina che chiunque, essendovi tenuto, non osservi il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’art.22, comma 2, o dell’art.29, commi 4 e 5, sia punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Completa la disciplin l’art.38 (pena accessoria), che indica nella pubblicazione della sentenza la pena accessoria della condanna per uno dei precedenti delitti.

Quanto sopra è ripreso nel decreto legislativo 196/2003.

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