CARTELLA CLINICA / Requisiti formali / Responsabilità penale e disciplinare del sanitario /Compilazione non veritiera
La compilazione non veritiera può integrare il delitto di falso ideologico
(art.479 cp),
mentre la correzione postuma delle annotazioni quello di falso materiale (art.476
cp).
L’irregolare compilazione della cartella clinica può costituire
reato ai sensi dell’art.476
cp (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, ogni successiva alterazione del
suo contenuto rientra nella fattispecie prevista dalla norma, come pure l’annotazione
postuma di un fatto clinico rilevante, che violerebbe l’obbligo di contestualità
della compilazione (Cassazione 9623/1983 e Cassazione 227/1990).
Il delitto in esame postula necessariamente l’esistenza di un atto amministrativo
definitivamente formato. Ciò significa che esso non sarebbe configurabile
fino a quando la cartella resta nella legittima disposizione del suo autore,
a meno che l’alterazione non venga compiuta da un terzo, ma lo diventerebbe
dal momento in cui l’atto esce dalla sfera di disponibilità di
colui che l’ha formato.
Tuttavia la Cassazione ha precisato che la cartella clinica acquista il carattere
di definitività in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla
sfera di disponibilità del suo autore nel momento esatto in cui la singola
annotazione viene registrata; perciò ogni annotazione assume un autonomo
valore documentale e spiega efficacia non appena viene trascritta, con la conseguenza
che una successiva alterazione da parte del compilatore costituisce falsità
punibile, ancorché il documento sia ancora nella sua materiale disponibilità.
In definitiva, le modifiche o aggiunte alla cartella clinica, successive alla
sua compilazione definitiva, integrano un falso punibile, a nulla rilevando
il fine eventuale di ristabilire la verità dei fatti.
L’alterazione apportata nel senso della verità è infatti
ammessa unicamente nel caso di correzione di errori materiali.
Ovviamente, non si potrà parlare di falsità materiale nel caso
in cui il compilatore abbia erroneamente e non volontariamente, certificato
l’esistenza di una patologia mai esistita nella realtà, richiedendosi
il dolo, ai fini della sussistenza del reato.
Si ha invece falso ideologico (art.479
cp), quando il pubblico ufficiale attesta fatti non rispondenti a verità,
cioè quando il documento ha contenuto menzognero, perché, ad esempio,
risulta che sono state praticate terapie o eseguiti esami diversi da quelli
realmente effettuati.
Per quanto riguarda la posizione del soggetto tenuto a vigilare sulla regolare
compilazione rispetto alla falsificazione della cartella da parte degli annotatori,
si profila la possibilità di concorso con gli autori materiali per effetto
del combinato disposto della clausola di equivalenza stabilita dall’art.40
cp (”non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo”), con la norma che punisce il falso, data la presenza
innegabile di una posizione di garanzia in capo al responsabile.
Tuttavia, ai fini di una responsabilità penale di quest’ultimo,
è necessaria la dimostrazione dell’accordo tra il responsabile
e il falsificatore, o la consapevolezza, da parte del responsabile, della consumazione
del reato.
Essendo infatti necessario il dolo, una generica carenza di vigilanza sarà
rilevante solo come illecito disciplinare.
La dolosa alterazione od omissione di dati che avrebbero dovuto essere riportati
nella cartella clinica, può inoltre integrare l’ulteriore reato
di favoreggiamento personale.
La Cassazione infatti ha stabilito che è configurabile il reato in esame
quando il medico non si limita ad omettere l’invio del referto all’autorità
giudiziaria, ma omette anche di compilare, nei confronti dell’assistito,
implicato in un delitto, punibile con l’ergastolo o con la reclusione,
la cartella clinica e si attiva, al di là delle semplici cure e dell’assistenza
dovuta, nella ricerca di una clinica privata in cui ricoverarlo, con esclusione
dei pubblici ospedali (Cassazione 24/1/83).
Al riguardo, stante la clausola contenuta nell’art.378
cp (”fuori dei casi di concorso nel reato medesimo”), è
utile precisare che il medico sarà punibile a titolo di concorso e non
di favoreggiamento personale, nel caso in cui non si sia ancora esaurita la
condotta costituente l’elemento materiale del delitto posto in essere
dall’assistito.