CARTELLA CLINICA / Requisiti formali / Responsabilità penale e disciplinare del sanitario /Compilazione non veritiera


La compilazione non veritiera può integrare il delitto di falso ideologico (art.479 cp), mentre la correzione postuma delle annotazioni quello di falso materiale (art.476 cp).
L’irregolare compilazione della cartella clinica può costituire reato ai sensi dell’art.476 cp (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, ogni successiva alterazione del suo contenuto rientra nella fattispecie prevista dalla norma, come pure l’annotazione postuma di un fatto clinico rilevante, che violerebbe l’obbligo di contestualità della compilazione (Cassazione 9623/1983 e Cassazione 227/1990).
Il delitto in esame postula necessariamente l’esistenza di un atto amministrativo definitivamente formato. Ciò significa che esso non sarebbe configurabile fino a quando la cartella resta nella legittima disposizione del suo autore, a meno che l’alterazione non venga compiuta da un terzo, ma lo diventerebbe dal momento in cui l’atto esce dalla sfera di disponibilità di colui che l’ha formato.
Tuttavia la Cassazione ha precisato che la cartella clinica acquista il carattere di definitività in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento esatto in cui la singola annotazione viene registrata; perciò ogni annotazione assume un autonomo valore documentale e spiega efficacia non appena viene trascritta, con la conseguenza che una successiva alterazione da parte del compilatore costituisce falsità punibile, ancorché il documento sia ancora nella sua materiale disponibilità.
In definitiva, le modifiche o aggiunte alla cartella clinica, successive alla sua compilazione definitiva, integrano un falso punibile, a nulla rilevando il fine eventuale di ristabilire la verità dei fatti.
L’alterazione apportata nel senso della verità è infatti ammessa unicamente nel caso di correzione di errori materiali.
Ovviamente, non si potrà parlare di falsità materiale nel caso in cui il compilatore abbia erroneamente e non volontariamente, certificato l’esistenza di una patologia mai esistita nella realtà, richiedendosi il dolo, ai fini della sussistenza del reato.
Si ha invece falso ideologico (art.479 cp), quando il pubblico ufficiale attesta fatti non rispondenti a verità, cioè quando il documento ha contenuto menzognero, perché, ad esempio, risulta che sono state praticate terapie o eseguiti esami diversi da quelli realmente effettuati.
Per quanto riguarda la posizione del soggetto tenuto a vigilare sulla regolare compilazione rispetto alla falsificazione della cartella da parte degli annotatori, si profila la possibilità di concorso con gli autori materiali per effetto del combinato disposto della clausola di equivalenza stabilita dall’art.40 cp (”non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”), con la norma che punisce il falso, data la presenza innegabile di una posizione di garanzia in capo al responsabile.
Tuttavia, ai fini di una responsabilità penale di quest’ultimo, è necessaria la dimostrazione dell’accordo tra il responsabile e il falsificatore, o la consapevolezza, da parte del responsabile, della consumazione del reato.
Essendo infatti necessario il dolo, una generica carenza di vigilanza sarà rilevante solo come illecito disciplinare.
La dolosa alterazione od omissione di dati che avrebbero dovuto essere riportati nella cartella clinica, può inoltre integrare l’ulteriore reato di favoreggiamento personale.
La Cassazione infatti ha stabilito che è configurabile il reato in esame quando il medico non si limita ad omettere l’invio del referto all’autorità giudiziaria, ma omette anche di compilare, nei confronti dell’assistito, implicato in un delitto, punibile con l’ergastolo o con la reclusione, la cartella clinica e si attiva, al di là delle semplici cure e dell’assistenza dovuta, nella ricerca di una clinica privata in cui ricoverarlo, con esclusione dei pubblici ospedali (Cassazione 24/1/83).
Al riguardo, stante la clausola contenuta nell’art.378 cp (”fuori dei casi di concorso nel reato medesimo”), è utile precisare che il medico sarà punibile a titolo di concorso e non di favoreggiamento personale, nel caso in cui non si sia ancora esaurita la condotta costituente l’elemento materiale del delitto posto in essere dall’assistito.

 

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