Codice penale
Art. 378 - Favoreggiamento personale -
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale
la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso
nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell’Autorità,o
a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino
a quattro anni.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata
non è imputabile, o risulta che non ha commesso il delitto.