Codice penale

Art. 378 - Favoreggiamento personale -

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell’Autorità,o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile, o risulta che non ha commesso il delitto.