D.M. 5 agosto 1977 art. 24
Art.24 - Cartelle cliniche -
In ogni casa di cura privata è prescritta, 
  per ogni ricoverato, la compilazione della cartella clinica, da cui risultino 
  le generalità complete, la diagnosi d’entrata, l’anamnesi 
  familiare e personale, l’esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, 
  la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi. Le cartelle cliniche, firmate 
  dal medico curante, dovranno portare un numero progressivo ed essere conservate 
  a cura della direzione sanitaria.
  In caso di cessazione dell’attività della casa di cura le cartelle 
  cliniche dovranno essere depositate presso l’ufficio comunale o consorziale 
  di igiene.