D.M. 5 agosto 1977 art. 24

Art.24 - Cartelle cliniche -

In ogni casa di cura privata è prescritta, per ogni ricoverato, la compilazione della cartella clinica, da cui risultino le generalità complete, la diagnosi d’entrata, l’anamnesi familiare e personale, l’esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi. Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante, dovranno portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria.
In caso di cessazione dell’attività della casa di cura le cartelle cliniche dovranno essere depositate presso l’ufficio comunale o consorziale di igiene.