IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86;
  Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 
  1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
  Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 
  testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
  amministrativa (testo A);
  Vista la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
  dicembre 1999, relativa, ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;
  Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della 
  citata direttiva 1999/93/CE, ed in particolare l'articolo 13;
  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
  riunione del 2 agosto 2002;
  Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 
  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata 
  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 
  1998, attuata con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per 
  gli atti normativi nelle adunanze del 30 settembre e del 14 ottobre 2002;
  Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 
  31 gennaio 2003;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per 
  l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, 
  dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni 
  e per la funzione pubblica;
Emana
  il seguente regolamento:
Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislativo e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di seguito denominato: «testo unico», è sostituito dal seguente:
«Art. 1(R) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo 
  unico si intende per:
  a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto 
  di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati 
  ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di 
  trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo 
  unico;
  b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 
  giuridicamente rilevanti;
  c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare 
  e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica 
  amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale 
  del titolare;
  d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta d'identità ed ogni altro documento 
  munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico 
  o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano 
  o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità 
  personale del suo titolare;
  e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità 
  elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di 
  età;
  f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente 
  funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità 
  personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque 
  accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
  g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, 
  prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f);
  h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ il documento sottoscritto 
  dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano 
  a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo 
  unico;
  i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico 
  ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo 
  accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
  l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità 
  di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, 
  nonché dell'autenticità della firma stessa;
  m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione 
  competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;
  n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata 
  basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, 
  che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite 
  la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la 
  provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme 
  di documenti informatici;
  o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, 
  i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui 
  alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi 
  dell'articolo 43;
  p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi 
  che detengono nei propri archivi le informazioni e dati contenuti nelle dichiarazioni 
  sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi 
  degli articoli 43 e 71;
  q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione 
  di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento 
  dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito 
  del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata 
  mediante sistemi informativi autorizzati;
  r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di 
  calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche 
  utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;
  s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del 
  documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti 
  il documento stesso;
  t) CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del 
  decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, gli attestati elettronici che collegano 
  i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano 
  l'identità dei titolari stessi;
  u) CERTIFICATORE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto 
  legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il soggetto che presta servizi di certificazione 
  delle firme elettroniche o che fornisco altri servizi connessi con queste ultime;
  v) CERTIFICATORE QUALIFICATO il certificatore che rilascia al pubblico certificati 
  elettronici conformi ai requisiti indicati nel presente testo unico e nelle 
  regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
  z) CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), 
  del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il certificatore accreditato 
  in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 
  3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE, nonché ai sensi del presente 
  testo unico;
  aa) CERTIFICATI QUALIFICATI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del 
  decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, certificati elettronici conformi 
  ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati 
  da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima 
  direttiva;
  bb) CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI il documento rilasciato su supporto informatico 
  per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica 
  amministrazione;
  cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 
  legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'insieme dei dati in forma elettronica, 
  allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, 
  utilizzati come metodo di autentificazione informatica;
  dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), 
  del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta 
  attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al 
  firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario 
  può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si 
  riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente 
  modificati;
  ee) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata 
  su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la 
  creazione della firma;
  ff) TITOLARE la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica 
  e che ha accesso al dispositivo per la creazione della firma elettronica;
  gg) DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi 
  crittografiche private, utilizzati dal titolare per creare la firma elettronica;
  hh) DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA il programma informatico adeguatamente 
  configurato (software) o l'apparato strumentale (hardware) usati per la creazione 
  della firma elettronica;
  ii) DISPOSITIVO SICURO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell'articolo 2, 
  comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'apparato 
  strumentale usato per la creazione della firma elettronica, rispondente ai requisiti 
  di cui all'articolo 10 del citato decreto n. 10 del 2002, nonché del 
  presente testo unico;
  ll) DATI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi 
  crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica;
  mm) DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma informatico (software) 
  adeguatamente configurato o l'apparato strumentale (hardware) usati per effettuare 
  la verifica della firma elettronica;
  nn) ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), 
  del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il riconoscimento del possesso, 
  da parte del certificatore che la richieda, dei requisiti del livello più 
  elevato, in termini di qualità e di sicurezza;
  oo) PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i programmi informatici (software), gli apparati 
  strumentali (hardware) e i componenti di tali sistemi informatici, destinati 
  ad essere utilizzati per la creazione e la verifica di firme elettroniche o 
  da un certificatore per altri servizi di firma elettronica.».
Art. 2 - Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. Al comma 2 dell'articolo 8 del testo unico le parole: «sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione», sono sostituite dalle seguenti: «, o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica».
Art. 3 - Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. Il comma 4 dell'articolo 9 del testo unico è sostituito 
  dal seguente: 
  «4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti 
  informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dalla Presidenza del 
  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa 
  con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero per i beni e le 
  attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali 
  e, per il materiale classificato d'intesa con le Amministrazioni della difesa, 
  dell'interno e dell'economia e delle finanze, rispettivamente competenti.».
Art. 4 - Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. Al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico le parole: «mediante l'uso della firma digitale» sono sostituite dalle seguenti: «mediante l'uso della firma elettronica qualificata».
Art. 5 - Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. L'articolo 12 del testo unico è sostituito dal seguente:
  «Art. 12 (R) (Pagamenti informatici). - 1. Il trasferimento in via telematica 
  di fondi tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati 
  è effettuato secondo regole fissate con decreto del Presidente del Consiglio 
  dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 
  di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia 
  e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la 
  Banca d'Italia.».
Art. 6 - Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. Al comma 2 dell'articolo 20 del testo unico le parole: «la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente testo unico.», sono sostituite dalle seguenti: «, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata.».
Art. 7 - Modifiche alla rubrica della sezione V del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. La rubrica della sezione V del capo II del testo unico: «Firma digitale» è sostituita dalla seguente: «Firme elettroniche».
Art. 8 - Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. Al comma 1 dell'articolo 22 del testo unico sono apportate 
  le seguenti modificazioni:
  a) le lettere b), c) e d), sono sostituite dalle seguenti:
  «b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata 
  ed una pubblica, correlate tra loro, utilizzate nell'ambito dei sistemi di validazione 
  di documenti informatici;
  c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato 
  ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone 
  la firma digitale sul documento informatico;
  d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato 
  ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta 
  sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;»;
  b) la lettera f) è abrogata;
  c) la lettera i) è abrogata;
  d) le lettere l), m) ed n), sono sostituite dalle seguenti:
  «l) per revoca del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore 
  annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, 
  in poi;
  m) per sospensione del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore 
  sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo;
  n) per validità del certificato elettronico, l'efficacia e l'opponibilità 
  al titolare dei dati in esso contenuti.»;
  e) la lettera o) è abrogata.
Art. 9 - Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. L'articolo 23 del testo unico è sostituito dal seguente:
  «Art. 23 (R) (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve riferirsi in 
  maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti 
  cui è apposta o associata.
  2. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata 
  la cui corrispondente chiave pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un 
  certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto 
  di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
  3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica basata 
  su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata 
  sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto 
  dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, 
  non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
  4. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto 
  dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni 
  e marchi di qualsiasi genere.
  5. Attraverso il certificato elettronico si devono rilevare, secondo le regole 
  tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, la validità del certificato 
  elettronico stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e 
  del certificatore.».
Art. 10 - Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. L'articolo 26 del testo unico è sostituito dal seguente:
  «Art. 26 (R) (Certificatori). - 1. L'attività dei certificatori 
  stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è 
  libera e non necessita di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 
  3 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Detti certificatori o, se 
  persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, 
  devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti 
  che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche 
  di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 
  approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di 
  cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.
  3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede 
  stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme 
  del presente decreto e le relative norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 
  2, e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.».
Art. 11 - Modifiche all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. L'articolo 27 del testo unico è sostituito dal seguente:
  «Art. 27 (R) (Certificatori qualificati). - 1. I certificatori che rilasciano 
  al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste 
  dall'articolo 26.
  2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre:
  a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria 
  per svolgere attività di certificazione;
  b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e 
  delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza 
  a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia 
  delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate, 
  e che sia in grado di rispettare le norme del presente testo unico e le regole 
  tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
  c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche 
  consolidate;
  d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni 
  e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in 
  conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale 
  e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 10, comma 
  1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
  e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee 
  anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione 
  delle chiavi, nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.
  3. I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, 
  anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al Dipartimento 
  dell'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
  attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente 
  testo unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 
  2002, n. 10.
  4. Il Dipartimento procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti 
  pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti 
  e dei requisiti previsti dal presente testo unico e dispone, se del caso, con 
  provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione 
  dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò 
  sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta 
  attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione 
  stessa.».
Art. 12 - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. Dopo l'articolo 27 del testo unico è inserito il seguente:
  «Art. 27-bis (R) (Certificati qualificati). - 1. I certificati qualificati 
  devono contenere almeno le seguenti informazioni:
  a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato 
  qualificato;
  b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
  c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel quale 
  è stabilito;
  d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno pseudonimo 
  chiaramente identificato come tale;
  e) dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione 
  della stessa in possesso del titolare;
  f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità 
  del certificato;
  g) firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il certificato.
  2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità 
  di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti 
  attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato 
  dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo 
  codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un 
  codice identificativo generale.
  3. Il certificato qualificato può inoltre contenere, su domanda del titolare 
  o del terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo 
  per il quale il certificato è richiesto:
  a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi 
  professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, 
  nonché poteri di rappresentanza;
  b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 3;
  c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato 
  può essere usato, ove applicabili.».
Art. 13 - Modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. L'articolo 28 del testo unico è sostituito dal seguente:
  «Art. 28 (R) (Accreditamento). - 1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto 
  legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificatori che intendono conseguire 
  il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, 
  in termini di qualità e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati 
  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione 
  e le tecnologie, che a tali fini può avvalersi delle strutture pubbliche 
  di cui all'articolo 29.
  2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27 ed allegare 
  alla domanda il profilo professionale del personale responsabile della generazione 
  dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei 
  certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno 
  al rispetto delle regole di tecniche.
  3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 
  2, deve inoltre:
  a) avere natura giuridica di società di capitali e un capitale sociale 
  non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività 
  bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria 
  e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche 
  da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti il collegio 
  sindacale, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono 
  funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 
  26 citato del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
  4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato 
  all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data 
  di presentazione della stessa.
  5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta 
  entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente 
  per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione 
  presentata e che non siano già nella disponibilità del Dipartimento 
  per l'innovazione e le tecnologie o che questo non possa acquisire autonomamente. 
  In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione 
  integrativa.
  6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il Dipartimento per l'innovazione 
  e le tecnologie dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, 
  tenuto dal Dipartimento stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini 
  dell'applicazione della disciplina in questione.
  7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti 
  commerciali e con le pubbliche amministrazioni.».
Art. 14 - Modifiche all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. L'articolo 29 del testo unico è sostituito dal seguente:
  «Art. 29 (R) (Vigilanza sull'attività di certificazione). - 1. 
  La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e 
  le tecnologie, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività 
  di certificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 
  23 gennaio 2002, n. 10, anche attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro 
  per l'innovazione e le tecnologie.
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per l'innovazione 
  e le tecnologie provvede al controllo periodico dei certificatori accreditati.».
Art. 15. - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
1. Dopo l'articolo 29 del testo unico sono inseriti i seguenti:
  «Art. 29-bis (R) (Obblighi del titolare e del certificatore). - 1. Il 
  titolare ed il certificatore sono tenuti ad adottare tutte le misure organizzative 
  e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
  2. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 27, certificati qualificati 
  è tenuto inoltre a:
  a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
  b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi e nei casi 
  stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, nel rispetto 
  della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
  c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con 
  il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o di altri titoli 
  relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica 
  della sussistenza degli stessi;
  d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
  e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione 
  e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle 
  limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
  f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai 
  sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  g) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;
  h) procedere alla pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato 
  elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale 
  derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di 
  provvedimento dell'autorità,
  di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del 
  titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
  i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei servizi di elencazione, 
  nonché garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati 
  elettronici sicuro e tempestivo;
  l) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di 
  revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
  m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative 
  al certificato qualificato per dieci anni in particolare al fine di fornire 
  prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
  n) non copiare, nè conservare le chiavi private di firma del soggetto 
  cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
  o) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili 
  ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare 
  gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni 
  limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo 
  e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, 
  che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio 
  chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed 
  il certificatore;
  p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati 
  con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano 
  effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni 
  sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del 
  pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore 
  possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. 
  Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili 
  a terzi che facciano affidamento sul certificato.
  3. Il certificatore che rilascia certificati al pubblico raccoglie i dati personali 
  solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, 
  e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, 
  fornendo l'informativa prevista dalla disciplina in materia di dati personali. 
  I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso 
  consenso della persona cui si riferiscono.
  Art. 29-ter (R) (Uso di pseudonimi). - 1. In luogo del nome del titolare il 
  certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, 
  qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore 
  ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità 
  del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.
  Art. 29-quater (R) (Efficacia dei certificati qualificati). - 1. La firma elettronica, 
  basata su un certificato qualificato scaduto, revocato o sospeso non costituisce 
  valida sottoscrizione.
  Art. 29-quinquies (R) (Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e 
  per altri soggetti qualificati). - 1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, 
  di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
  a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati 
  qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 
  28; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti 
  dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o 
  privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi 
  possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, 
  al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente 
  del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica 
  e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto 
  con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di 
  terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;
  b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa 
  in materia di contratti pubblici.
  2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi 
  rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, 
  nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle 
  regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
  3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza 
  ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre 
  abilitazioni sono emanate con decreti del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 
  di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della 
  giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base 
  dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
  4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 
  3, si applicano le norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
  Art. 29-sexies (R) (Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della 
  firma). - 1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione 
  delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la 
  chiave privata: a) sia riservata; b) non possa essere derivata e che la relativa 
  firma sia protetta da contraffazioni; c) possa essere sufficientemente protetta 
  dal titolare dall'uso da parte di terzi.
  2. I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire l'integrità 
  dei dati elettronici a cui la firma si riferisce. I dati devono essere presentati 
  al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, 
  e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma.
  3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura 
  automatica, purché l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile 
  alla volontà del titolare.
  4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione 
  di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione 
  di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui all'articolo 
  10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.
  Art. 29-septies (R) (Revoca e sospensione dei certificati qualificati). - 1. 
  Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
  a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore;
  b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;
  c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale 
  derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente 
  decreto;
  d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità 
  del titolare o di abusi o falsificazioni.
  2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso 
  nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
  3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia 
  la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. 
  Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento 
  temporale.
  4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche 
  di cui all'articolo 8, comma 2.
  Art. 29-octies (R) (Cessazione dell'attività). - 1. Il certificatore 
  qualificato o accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno 
  sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al Dipartimento 
  per l'innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i titolari dei certificati 
  da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della 
  cessazione saranno revocati.
  2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione 
  della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della 
  stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo non impone la revoca di 
  tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
  3. Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del registro 
  dei certificati e della relativa documentazione.
  4. Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attività del 
  certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma 6.».
Art. 16 - Disposizioni transitorie
1. I certificati emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto dai soggetti che risultano iscritti nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono considerati certificati qualificati.
2. Fino alla completa operatività dell'elenco di cui all'articolo 28, comma 6, del testo unico coloro che intendono accreditarsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, effettuano gli adempimenti previsti dagli articoli 27 e 28 del medesimo testo unico presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Art. 17 - Disposizioni finali
+1. Le modifiche di cui al presente regolamento apportate al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 aprile 2003
  CIAMPI
  Berlusconi, Presidente del Consiglio
  dei Ministri
  Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
  Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
  Frattini, Ministro degli affari esteri
  Pisanu, Ministro dell'interno
  Castelli, Ministro della giustizia
  Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
  Gasparri, Ministro delle comunicazioni
  Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
  Visto, Il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2003
  Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 347