Decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10
  "Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario 
  per le firme elettroniche" 
 
 
  
     Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002  
  
  
  
    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  
  
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
  dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;
  Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento 
  di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - 
  legge comunitaria 2000, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 
  1999/93/CE, ricompresa nell'elenco di cui all'allegato A della legge stessa;
  Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega 
  al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, 
  per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 
  testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
  amministrativa;
  Visto l'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante delegificazione 
  e testi unici concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 
  1998;
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia 
  di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma 
  dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri 
  soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto l'articolo 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
  recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di 
  Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 
  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001 recante 
  delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione 
  e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 
  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001 recante 
  istituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
  21 dicembre 2001;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per 
  l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, 
  della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle attivita' 
  produttive e delle comunicazioni;
  
  
     E m a n a 
  
  
  
  
     il seguente decreto legislativo: 
  
  
  
  
     Art. 1. 
  
  
  1. Il presente decreto reca le disposizioni legislative per il recepimento della 
  direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 
  1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. 
  
  
  
     Art. 2. 
  
  
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  a) "firma elettronica" l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati 
  oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati 
  come metodo di autenticazione informatica;
  b) "certificatori" coloro che prestano servizi di certificazione delle 
  firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi alle firme elettroniche;
  c) "certificatori accreditati" i certificatori accreditati in Italia 
  ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3, 
  paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE;
  d) "certificati elettronici" gli attestati elettronici che collegano 
  i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano 
  l'identita' dei titolari stessi;
  e) "certificati qualificati" i certificati elettronici conformi ai 
  requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori 
  che rispondono ai requisiti fissati dall'allegato II della medesima direttiva;
  f) "dispositivo per la creazione di una firma sicura" l'apparato strumentale, 
  usato per la creazione di una firma elettronica, rispondente ai requisiti di 
  cui all'articolo 10;
  g) "firma elettronica avanzata" la firma elettronica ottenuta attraverso 
  una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario 
  e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario puo' 
  conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce 
  in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente 
  modificati;
  h) "accreditamento facoltativo" il riconoscimento del possesso, da 
  parte del certificatore che lo richieda, dei requisiti del livello piu' elevato, 
  in termini di qualita' e di sicurezza. 
  
  
     Art. 3. 
  
  
  1. L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro 
  dell'Unione europea e' libera e non necessita di autorizzazione preventiva.
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione 
  e le tecnologie, di seguito denominato: "Dipartimento", svolge funzioni 
  di vigilanza e controllo nel settore, anche avvalendosi dell'Autorita' per l'informatica 
  nella pubblica amministrazione e di altre strutture pubbliche individuate con 
  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro 
  per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri interessati. 
  
  
     Art. 4. 
  
  
  1. I certificatori stabiliti in Italia che intendono rilasciare al pubblico 
  certificati qualificati devono darne avviso, anche in via telematica, prima 
  dell'inizio dell'attivita', al Dipartimento.
  2. I controlli volti ad accertare se il certificatore che emette al pubblico 
  certificati qualificati soddisfa i requisiti tecnici ed organizzativi previsti 
  dal regolamento di cui all'articolo 13 sono demandati al Dipartimento, che all'uopo 
  puo' avvalersi degli organismi indicati nell'articolo 3, comma 2.
  3. I controlli di cui al comma 2 sono effettuati d'ufficio ovvero su segnalazione 
  motivata di soggetti pubblici o privati. 
  
  
     Art. 5. 
  
  
  1. I certificatori che intendono conseguire dal Dipartimento il riconoscimento 
  del possesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualita' 
  e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati.
  2. Il richiedente deve essere dotato di ulteriori requisiti, sul piano tecnico, 
  nonche' in ordine alla solidita' finanziaria ed alla onorabilita', rispetto 
  a quelli richiesti per gli altri certificatori ai sensi del regolamento di cui 
  all'articolo 13.
  3. Il Dipartimento, per il vaglio delle domande presentate ai sensi del comma 
  1, puo' avvalersi degli organismi indicati nell'articolo 3, comma 2.
  4. Quando accoglie la domanda, il Dipartimento dispone l'iscrizione del richiedente 
  in un apposito elenco pubblico, consultabile anche in via telematica, tenuto 
  dal Dipartimento stesso. 
  
  
     Art. 6. 
  
  
  1. L'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
  in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente 
  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 10 (L). (Forma ed efficacia del documento informatico). - 1. Il documento 
  informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice 
  civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.
  2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il 
  requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso 
  e' liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive 
  di qualita' e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 
  2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa 
  o regolamentare.
  3. Il documento informatico, quando e' sottoscritto con firma digitale o con 
  un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma e' basata su di un certificato 
  qualificato ed e' generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma 
  sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle 
  dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.
  4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso 
  non puo' essere negata rilevanza giuridica ne' ammissibilita' come mezzo di 
  prova unicamente a causa del fatto che e' sottoscritto in forma elettronica 
  ovvero in quanto la firma non e' basata su di un certificato qualificato oppure 
  non e' basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore 
  accreditato o, infine, perche' la firma non e' stata apposta avvalendosi di 
  un dispositivo per la creazione di una firma sicura.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica 
  e' basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito 
  in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle 
  seguenti condizioni:
  a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del 
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed e' accreditato 
  in uno Stato membro;
  b) il certificato qualificato e' garantito da un certificatore stabilito nella 
  Comunita' europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
  c) il certificato qualificato, o il certificatore, e' riconosciuto in forza 
  di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunita' e Paesi terzi o organizzazioni 
  internazionali.
  6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione 
  su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita' definite con decreto 
  del Ministro dell'economia e delle finanze.". 
  
  
     Art. 7. 
  
  
  1. Dopo l'articolo 28 del testo unico emanato con il decreto del Presidente 
  della Repubblica n. 445 del 2000 e' aggiunto il seguente:
  "Art. 28-bis (L). (Responsabilita' del certificatore). - 1. Il certificatore 
  che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico 
  l'affidabilita' del certificato e' responsabile, se non prova d'aver agito senza 
  colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
  a) sull'esattezza delle informazioni in esso contenute alla data del rilascio 
  e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;
  b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario 
  detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la 
  verifica della firma riportati o identificati nel certificato;
  c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma 
  possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore 
  generi entrambi.
  2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato e' responsabile, 
  nei confronti dei terzi che facciano ragionevole affidamento sul certificato 
  stesso, dei danni provocati per effetto della mancata registrazione della revoca 
  o sospensione del certificato, salvo che provi d'aver agito senza colpa.
  3. Il certificatore puo' indicare, in un certificato qualificato, i limiti d'uso 
  di detto certificato ovvero un valore limite per i negozi per i quali puo' essere 
  usato il certificato stesso, purche' i limiti d'uso o il valore limite siano 
  riconoscibili da parte dei terzi. Il certificatore non e' responsabile dei danni 
  derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo 
  stesso o derivanti dal superamento del valore limite.". 
  
  
     Art. 8. 
  
  
  1. All'articolo 36 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della 
  Repubblica n. 445 del 2000 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta d'identita' 
  elettronica, del documento d'identita' elettronico e della carta nazionale dei 
  servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
  adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 
  per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie 
  e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione 
  dei dati personali.".
  2. All'articolo 36 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della 
  Repubblica n. 445 del 2000, al comma 3 la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
  "e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere 
  conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per 
  la firma elettronica.".
  3. All'articolo 36 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della 
  Repubblica n. 445 del 2000 i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  "4. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi possono 
  essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, 
  secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei 
  Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, 
  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca 
  d'Italia.
  5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le 
  tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante 
  per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie 
  locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie 
  e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identita' elettronica, 
  del documento di identita' elettronico e della carta nazionale dei servizi.". 
  
  
  
     Art. 9. 
  
  
  1. All'articolo 38 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della 
  Repubblica n. 445 del 2000, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:
  a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, 
  rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo 
  per la creazione di una firma sicura;
  b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso 
  della carta d'identita' elettronica o della carta nazionale dei servizi (L).". 
  
  
 
  
     Art. 10. 
  
  
  1. La conformita' dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti 
  prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE e' accertata, in Italia, 
  in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza 
  nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente 
  del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione 
  e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attivita' 
  produttive e dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale non reca oneri 
  aggiuntivi per il bilancio dello Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato 
  di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. 
  Lo schema nazionale puo' prevedere altresi' la valutazione e la certificazione 
  relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti 
  altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.
  2. Il decreto di cui al comma 1 fissa la data sino alla quale per l'accertamento 
  di cui al comma stesso si procede in base al regime transitorio previsto dall'articolo 
  63 delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, 
  la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti 
  informatici stabilite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente 
  della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, dal decreto del Presidente del Consiglio 
  dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 
  15 aprile 1999, e prorogato, da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio 
  dei Ministri 3 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 
  6 ottobre 2001.
  3. La conformita' dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti 
  prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE e' inoltre riconosciuta 
  se certificata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e 
  notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 
  stessa. 
  
  
     Art. 11.
    
  
   1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su 
  certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico tenuto 
  dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 
  27, comma 3, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 
  n. 445 del 2000, producono gli effetti previsti dagli articoli 6, capoversi 
  1o, 2o e 3o, e 9 del presente decreto.
  2. I certificatori che, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui 
  all'articolo 13, risultano iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'articolo 
  27, comma 3, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 
  n. 445 del 2000, sono iscritti d'ufficio nell'elenco pubblico previsto dall'articolo 
  5 del presente decreto, ed hanno facolta' di proseguire l'attivita' gia' svolta 
  o di iniziarne l'esercizio, se non precedentemente avviato, con gli effetti 
  di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, 
  i certificatori di cui all'articolo 4 sono tenuti all'osservanza delle disposizioni 
  dell'articolo 28, comma 2, lettere a), c), e), f), g), h) ed i), del testo unico 
  approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In 
  caso di cessazione dell'attivita', devono darne preventivo avviso al Dipartimento, 
  comunicando contestualmente la conseguente rilevazione della documentazione 
  da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. 
  
 
  
     Art. 12.
    
  
   1. Le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore 
  del presente decreto che consentono di presentare per via telematica istanze 
  o dichiarazioni alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici 
  servizi secondo procedure diverse da quelle indicate nell'articolo 9 continuano 
  ad avere applicazione fino alla data fissata, con riferimento ai singoli settori, 
  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, di concerto 
  con i Ministri interessati, entro il 30 novembre 2002. La suddetta data non 
  puo' comunque essere posteriore al 31 dicembre 2005. 
  
 
  
     Art. 13.
    
  
   1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
  del presente decreto e' emanato un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 
  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche ai fini del coordinamento delle 
  disposizioni del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 
  28 dicembre 2000, n. 445, con quelle recate dal presente decreto e dalla direttiva 
  1999/93/CE, nonche' della fissazione dei requisiti necessari per lo svolgimento 
  dell'attivita' dei certificatori.
  2. Il regolamento e' emanato su proposta e con il concerto dei Ministri indicati 
  nell'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2000, n. 422.