Legge 31 dicembre 1996 numero 675
– legge per la tutela della privacy
Art.36 - Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati -
Chiunque,essendovi tenuto,omette di adottare le misure necessarie
a garantire la sicurezza dei dati personali,in violazione delle disposizioni
dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell’art.15,è punito con
la reclusione sino a un anno.Se dal fatto deriva nocumento,la pena è
della reclusione da due mesi a due anni.
Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione
fino a un anno.