Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy

Art.36 - Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati -

Chiunque,essendovi tenuto,omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali,in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell’art.15,è punito con la reclusione sino a un anno.Se dal fatto deriva nocumento,la pena è della reclusione da due mesi a due anni.
Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino a un anno.