Nuovo Codice di deontologia medica
Art.9 - Segreto professionale -
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli
è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione;
deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali
effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela
della riservatezza.
La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi profitto,
proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri.
Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze
a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche e certificazioni
obbligatorie):
a) la richiesta o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo
legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull'
opportunità o meno della rivelazione stessa;
b) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi,
nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere e di volere;
c) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di
diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante per la protezione
dei dati personali.
La morte del paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto.
Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è
stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio della professione.
La cancellazione dall' Albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del
presente articolo.