Legge 31 dicembre 1996 numero 675
– legge per la tutela della privacy
Art. 11 - Consenso -
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati
o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente,
e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato
le informazioni di cui all'articolo 10.