Legge 31 dicembre 1996 numero 675
– legge per la tutela della privacy
Art. 22 - Dati sensibili -
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere
oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla
base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti
a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto
ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato
da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di
interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora
il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere
in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure
e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito
codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo
43, comma 2