Legge 31 dicembre 1996 numero 675
– legge per la tutela della privacy
Art. 24 - Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale -
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti
di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura
penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità
di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise
operazioni autorizzate.