Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy

Art. 24 - Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale -

1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.