Legge 31 dicembre 1996 numero 675
– legge per la tutela della privacy
Art. 27 - Trattamento da parte di soggetti pubblici -
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di
dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di
legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione
nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento
motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni
della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti
pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste
da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto
delle disposizioni della presente legge.