Legge 31 dicembre 1996 numero 675
– legge per la tutela della privacy
Art. 28 - Trasferimento di dati personali all'estero -
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale,
con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere
previamente notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente
all'Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla
data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione
o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle persone adeguato
ovvero, se si tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a
quello assicurato dall'ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalità
del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la
natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso
ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22
e 24, in forma scritta;
b) sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione
di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato
con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22,
comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e
per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi,
ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro,
elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato, prestate anche con un contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo
può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e
7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di
dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata
ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro
previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può
essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo
7.