Legge 31 dicembre 1996 numero 675
– legge per la tutela della privacy
Art. 29 - Tutela -
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere
fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
Il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo
oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'autorità
giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto
solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo
oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore
domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il
medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato
hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può
disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso,
ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione
del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento
è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio
del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data
di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre
in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è
adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a
tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4,
il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo
ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione
del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende
l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato e), e può sospendere, a richiesta,
l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso
unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione
della presente legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione
dell'articolo 9.