Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy

Art.35 - Trattamento illecito di dati pesonali -

Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque,al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno,procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli art.11,20 e 27,è punito con la reclusione fino a due anni o,se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione,con la reclusione da tre mesia due anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque,al fine di trarne per sè o per latri profitto o di recare ad altri un danno,comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt.21,22,23 e 24,ovvero del divieto di cui all’art.28,comma 3,è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento,la reclusione è da uno a tre anni.