Legge 31 dicembre 1996 numero 675
– legge per la tutela della privacy
Art.35 - Trattamento illecito di dati pesonali -
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque,al
fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno,procede
al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli art.11,20
e 27,è punito con la reclusione fino a due anni o,se il fatto consiste
nella comunicazione o diffusione,con la reclusione da tre mesia due anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque,al fine di trarne
per sè o per latri profitto o di recare ad altri un danno,comunica o
diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt.21,22,23
e 24,ovvero del divieto di cui all’art.28,comma 3,è punito con
la reclusione da tre mesi a due anni.
Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento,la reclusione è da
uno a tre anni.