Legge 31 dicembre 1996 numero 675 – legge per la tutela della privacy

Art.37 - Inosservanza dei provvedimenti del Garante -

Chiunque,essendovi tenuto,non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’art.22,comma 2,o dell’art.29,commi 4 e 5,è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.