GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Diritto di accesso agli atti amministrativi

L'art. 16 comma 2 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135/99 (sulla tutela della privacy), nel prevedere che il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute "è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lett. b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato", trova applicazione, alla stregua di una lettura teleologica e sistematica, anche con riferimento alla materia dell'accesso ai documenti amministrativi.
Il diritto di accedere alla documentazione amministrativa al fine della tutela di un interesse giuridico non prevale di norma sul diritto alla riservatezza in materia riguardante lo stato di salute del terzo, ma ai sensi dell'art. 16 comma 2 legge 11 maggio 1999 n. 135, è invece rimesso alla prudente comparazione dell'amministrazione il giudizio di prevalenza dell'interesse alla tutela giurisdizionale (mediante previo accesso) rispetto al diritto del terzo alla tutela della privacy personale.
Qualora l'accesso ai documenti amministrativi sia motivato dalla cura o difesa di interessi giuridici, prevale sulla esigenza di riservatezza del terzo, nei limiti strettamente necessari alla difesa dell'interesse predetto.
Consiglio di Stato Sez.VI 30 marzo 2001, n. 1882



L'art. 16 comma 2 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135, recante disposizioni integrative della 1. 31 dicembre 1996 n. 675 sul trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, nello stabilire che il relativo trattamento "è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lett. b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato", rimette la soluzione del contrasto tra il diritto di accesso e quello alla riservatezza alla ponderazione comparativa da effettuarsi in concreto, in primo luogo, dall'Amministrazione ed eventualmente, in sede di controllo, dal giudice amministrativo adito ai sensi dell'art. 25, 1. 7 agosto 1990 n. 241; tale valutazione comparativa può comportare che il diritto posto a base della istanza ostensiva, pur in astratto subvalente rispetto a quello della riservatezza, risulti in concreto prevalente su quest'ultimo, in considerazione del grado minimo di effettivo coinvolgimento della dignità e della "privacy" dell'interessato.
T.A.R. Lazio Latina 15 novembre 2002, n. 1179



L'art. 16, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 135, che stabilisce che quando il trattamento dei dati concerne dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale, questo è consentito se il diritto da far valere o da difendere è di rango almeno pari a quello dell'interessato, non risolve in astratto il conflitto tra l'interesse del terzo a conseguire l'accesso e quello alla riservatezza dell'interessato, ma consente all'amministrazione che detiene i dati sensibili, ed, in sostituzione, al giudice amministrativo, di valutare in concreto ciascuna fattispecie al fine di stabilire se l'accesso sia necessario o meno per far valere o difendere un diritto almeno pari a quello dell'interessato.
Consiglio di Stato Sez.V 3 luglio 2003, n. 4002


Il diritto di accesso ai documenti della Pubblica amministrazione non può essere trasformato in uno strumento di "ispezione popolare" sull'efficienza di un servizio pubblico, in quanto, ai sensi dell'art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241, per esercitare tale diritto occorre una situazione giuridicamente legittimante, la quale, anche se non deve necessariamente assumere la consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo, deve però essere giuridicamente tutelata, non potendosi identificare con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento del_l'attività amministrativa.
Inoltre il diritto di accesso ai documenti previsto dall'art. 22 L. 7agosto 1990 n. 241 non è uno strumento di controllo generalizzato sull'operato della Pubblica amministrazione, in quanto se,ve precipuamente a soddisfare una posizione giuridicamente protetta, nel senso che la conoscenza dei documenti richiesti deve essere necessaria per curare e difendere i propri interessi; pertanto, a tal fine, deve esistere un rapporto di stramentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore).
L'art. 16 D.L.vo 11 maggio 1999 n. 135 va interpretato nel senso che quando il trattamento dei dati concerne dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito se il diritto da far valere o da difendere è di rango almeno pari a quello dell'interessato, con la precisazione che tale disciplina è volta alla "massimizzazione della circolazione informativa", con consequenziale prevalenza del principio di pubblicità rispetto a quello di tutela della riservatezza, sempre che l'istanza ostensiva sia sorretta dalla necessità di difendere i propri interessi e nel rispetto del limite modale.
E' ammissibile l'istanza di accesso avente per oggetto i registri operatori relativi all'attività di medico, tenendo presente che, per esigenza di rispetto dei c.d. dati sensibili, si impone la prescrizione del limite modale dell'oscuramento dei nominativi dei pazienti sottoposti ad intervento.
Consiglio di stato 7 settembre 2004 numero 5873


La finalità del diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione è quella di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa. Ne consegue, quindi, che tale diritto deve essere consentito a chiunque possa dimostrare che gli atti richiesti siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica qualificata di diritto soggettivo o di interesse legittimo, purchè tale posizione non si identifichi con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa.
Consiglio di stato Sez. V 12 ottobre 2004, n. 6581

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