GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Tutela della riservatezza e diritto di accesso alla cartella clinica del coniuge

Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito (art. 60 del d.lgs. n. 196/2003) se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità.
Consiglio di Stato sez. V - sentenza 14 novembre 2006 numero 6681.

 

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