GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Favoreggiamento personale

È responsabile di favoreggiamento personale il sanitario, il quale non si limiti ad omettere il dovuto referto, ma tenga una condotta attiva, contraria alle indagini, che la polizia giudiziaria stia svolgendo, ed idonea a far sorgere il pericolo che le investigazioni siano eluse o falliscano le ricerche dell'indiziato. (Nella specie il medico, che aveva estratto un proiettile ad un ricercato rimasto ferito nel corso di una azione delittuosa, aveva compilato la cartella clinica concernente l'intervento operatorio eseguito, intestandola a falso nome). Cassazione penale, sez. VI, 15 marzo 1985.

E' Configurabile il reato di favoreggiamento personale allorquando il medico non si limiti ad omettere l'invio del referto all'autorità giudiziaria - omissione alla quale è applicabile il comma 2 dell'art. 365 c.p. - ma ometta anche di compilare nei confronti della stessa persona, implicata in una rapina, la cartella clinica e si attivi, al di là delle semplici cure e dell'assistenza dovuta, nella ricerca di un radiologo e di una clinica privata in cui ricoverare la persona medesima, con esclusione di pubblici ospedali. Cassazione penale, sez. VI, 24 gennaio 1983.

Tratto da Iuris Data.

 

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